Art. 7.
(Scatola nera).

      1. Allo scopo di ridurre i rischi relativi alla particolare natura del trasporto, i veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose sono dotati di un idoneo dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera».

 

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      2. Le caratteristiche della scatola nera, che comunque devono tenere conto dell'esigenza di rendere disponibili le informazioni in essa contenute alla banca dati centrale di cui all'articolo 6, sono fissate dal Ministero dei trasporti con apposito provvedimento.
      3. La scatola nera deve essere obbligatoriamente installata su ogni veicolo adibito al trasporto delle merci pericolose.
      4. Per evitare eventuali manipolazioni, la scatola nera deve essere dotata di un adeguato sistema di protezione.
      5. La scatola nera è messa a disposizione delle autorità di polizia, su loro richiesta, per essere ispezionata.
      6. Al passaggio delle frontiere nazionali, analoga ispezione a quella prevista dal comma 5 è compiuta a carico dei mezzi di trasporto delle merci pericolose provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea o da altri Stati esteri.
      7. Il Ministero dei trasporti provvede a comunicare alla Commissione europea la data fissata per l'attivazione della scatola nera sui veicoli in ingresso e in uscita dal territorio nazionale.
      8. Qualora nelle ispezioni effettuate ai sensi di commi 5 e 6 i conduttori dei mezzi di trasporto risultino sprovvisti della scatola nera, le autorità di polizia provvedono a diffidare i medesimi dal proseguire il percorso e ad irrogare loro la sanzione amministrativa pecuniaria previste dall'articolo 168, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      9. Nei casi più gravi, giudicati tali in base alla qualità e alla pericolosità delle merci trasportate, il cui elenco è redatto dalle autorità sanitarie di polizia, l'autoveicolo, risultato nell'ispezione sprovvisto della scatola nera, è posto sotto sequestro, le merci sono prese in custodia dalle autorità di polizia presso magazzini attrezzati e le relative spese sono poste a carico della ditta trasportatrice, proprietaria o destinataria delle merci stesse.